Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/12/1962 |
Numero: | 1907 |
Sommario |
Art. unico. L'estrazione a sorte delle cartelle, per i sensi dell'art. 41 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, può effettuarsi, a scelta degli enti emittenti, anzichè con le modalità di cui ai commi [...] |
§ 98.1.30318 - D.P.R. 12 dicembre 1962, n. 1907. [1]
Modifica all'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni (Credito fondiario).
(G.U. 9 febbraio 1963, n. 37)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con
Visti il regio
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'estrazione a sorte delle cartelle, per i sensi dell'art. 41 del
Ogni estrazione viene effettuata in base ad elenchi (redatti separatamente secondo i tipi, saggi, serie e tagli dei titoli) ove saranno stati inseriti, giusta il succedersi della numerazione, i titoli validi, esclusi cioè quelli già annullati per precedenti estrazioni o per consegne in anticipata restituzione di mutui.
In ogni elenco i titoli si considerano distinti, ai fini della estrazione, da numeri d'ordine progressivi, cominciando da uno.
Per ogni elenco viene estratto (entro il limite del numero d'ordine massimo di cui al comma precedente) un numero. I titoli da rimborsare saranno costituiti (sempre in base ai numeri d'ordine spettanti nell'elenco) da quello contrassegnato dal numero estratto e da tutti i successivi, fino a concorrenza della quantità di titoli da rimborsare. Agli effetti della sequenza, il primo numero di ciascun elenco è considerato come successivo all'ultimo numero dell'elenco stesso.
Il numero viene formato di volta in volta, utilizzando all'uopo un'urna contenente le cifre da zero a nove.
L'Organo di vigilanza può prescrivere, se del caso, ed anche per singoli Istituti, che nelle estrazioni si osservino particolari modalità.
Lo stesso Organo di vigilanza può autorizzare, stabilendo le relative modalità, che le operazioni di sorteggio, tanto secondo il sistema sinora in uso, quanto secondo quello di cui ai commi precedenti, vengano effettuate con l'impiego dei mezzi meccanografici od elettronici e con le varianti, ai suddetti sistemi, che l'impiego di detti mezzi comporti.
[1] Decreto abrogato dall'art. 161 del