Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/01/1962 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono [...] |
§ 98.1.30306 - D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.
Modificazioni all'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generate dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
(G.U. 10 marzo 1962, n. 64)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti a sezioni unite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
All'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
"Su richiesta dei pensionati avanzata, a seconda dei casi, alla competente Amministrazione od all'Ufficio provinciale del tesoro, la consegna dei libretti (certificati di iscrizione) può essere effettuata dai notai, previo accertamento delle condizioni alle quali è subordinato il godimento delle pensioni, con la osservanza delle formalità prescritte e sotto la propria responsabilità.
Le spese connesse con detta consegna sono a totale carico dei richiedenti.
Gli Uffici provinciali del tesoro, nel trasmettere ai notai designati i libretti (certificati di iscrizione) provvedono a darne notizia al sindaco del Comune interessato.
Il sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto (certificato di iscrizione)".