§ 98.1.30306 - D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.
Modificazioni all'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generate dello Stato, approvato con regio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/01/1962
Numero:72


Sommario
Art. unico.      All'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono [...]


§ 98.1.30306 - D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.

Modificazioni all'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generate dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(G.U. 10 marzo 1962, n. 64)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

     Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento;

     Visto il regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, recante norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni;

     Vista la legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra;

     Vista la legge 5 maggio 1952, n. 521, recante norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

     Vista la legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti a sezioni unite;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     All'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Su richiesta dei pensionati avanzata, a seconda dei casi, alla competente Amministrazione od all'Ufficio provinciale del tesoro, la consegna dei libretti (certificati di iscrizione) può essere effettuata dai notai, previo accertamento delle condizioni alle quali è subordinato il godimento delle pensioni, con la osservanza delle formalità prescritte e sotto la propria responsabilità.

     Le spese connesse con detta consegna sono a totale carico dei richiedenti.

     Gli Uffici provinciali del tesoro, nel trasmettere ai notai designati i libretti (certificati di iscrizione) provvedono a darne notizia al sindaco del Comune interessato.

     Il sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto (certificato di iscrizione)".