§ 98.1.29569 - D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635.
Modifica dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, concernente la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/05/1956
Numero:635


Sommario
Art. unico.      Il terzo comma dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, modificato col decreto del Presidente della [...]


§ 98.1.29569 - D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635.

Modifica dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, concernente la fidejussione da parte delle Aziende di credito.

(G.U. 10 luglio 1956, n. 170)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309;

     Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;

     Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

     Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il terzo comma dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, è sostituito dal seguente:

     "Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonchè le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1 categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000".