Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/11/1955 |
Numero: | 1530 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 29 e 30 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della [...] |
§ 98.1.29555 - D.P.R. 15 novembre 1955, n. 1530.
Modificazioni degli articoli 29 e 30 del regolamento, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
(G.U. 31 marzo 1956, n. 78)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:
Visto il regio
Visti gli articoli 29 e 30 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con
Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
Gli articoli 29 e 30 del regolamento per l'esecuzione del regio
Art. 29. Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell'Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:
1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;
2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;
3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore.
Il certificato di abilitazione deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 30. Con decreto Ministeriale sono stabilite le sedi e le epoche in cui si svolgono le sessioni di esami, e sono indicate le modalità per l'ammissione agli esami, per l'espletamento delle relative prove, per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi. Sono altresì stabilite le norme per l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.