§ 98.1.29552 - D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182 .
Modificazioni agli articoli 241 e 243 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato approvato [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/10/1955
Numero:1182


Sommario
Art. 1.      All'art. 241 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      All'art. 243 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto, dopo la lettera e) il seguente comma
Art. 3.      Fino all'esaurimento delle scorte degli stampati esistenti è ammessa la sola perforazione al principio ed alla fine delle indicazioni della somma in lettere ed in cifre [...]


§ 98.1.29552 - D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182 [1].

Modificazioni agli articoli 241 e 243 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(G.U. 13 dicembre 1955, n. 286)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 241 e 243 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     All'art. 241 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma:

     "Tra la madre e la figlia delle quietanze è inserita una scala graduata gemella dei valori".

 

          Art. 2.

     All'art. 243 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto, dopo la lettera e) il seguente comma:

     "A cura dei tesorieri la scala graduata dei valori della quietanza dovrà essere simultaneamente perforata in relazione alla somma per la quale viene emessa la quietanza medesima sia sulla matrice che sulla figlia".

 

          Art. 3.

     Fino all'esaurimento delle scorte degli stampati esistenti è ammessa la sola perforazione al principio ed alla fine delle indicazioni della somma in lettere ed in cifre figuranti sulla quietanza.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1961, n. 782.