§ 98.1.29550 - D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1096.
Sostituzione dell'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/09/1955
Numero:1096


Sommario
Art. unico.      L'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è [...]


§ 98.1.29550 - D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1096.

Sostituzione dell'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(G.U. 25 novembre 1955, n. 272)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     Visto il regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, contenente disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali;

     Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

     Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     L'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

     "I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore.

     Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori.

     Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennero autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.

     E' vietato il deposito da parte di detti funzionari delle somme prelevate in proprio in conto corrente postale oppure presso banche o istituti.

     In casi eccezionali ed esclusivamente per i funzionari non residenti nel luogo dove trovasi lo stabilimento presso il quale essi sono accreditati, possono essere autorizzati depositi in conto corrente postale oppure presso banche od istituti espressamente designati, di concerto con la Direzione generale del tesoro, dall'Amministrazione dalla quale i funzionari dipendono.

     Ove intervenga l'autorizzazione a versare le somme prelevate in conto corrente postale, i funzionari delegati possono chiedere alla Sezione di tesoreria provinciale competente la estinzione dei buoni per il prelevamento delle somme a loro favore mediante il versamento del relativo importo al conto corrente postale loro intestato.

     In questo caso il funzionario emette i buoni a proprio favore con l'annotazione:

     "da commutarsi in versamento sul conto corrente postale n. ........ intestato al capo dell'ufficio .......... presso l'Ufficio dei conti di ...................".

     In detto conto corrente possono essere versate solo le somme di cui ai precedenti commi, provenienti da emissione di buoni mod. 31-bis C.G.

     I prelevamenti dal conto corrente possono disporsi solo con assegno "localizzato" a firma del funzionario delegato o da chi sia incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza.

     Il funzionario delegato deve curare personalmente la custodia del fascicolo degli assegni.

     Alla fine dell'esercizio finanziario o al termine dei periodi fissati dall'Amministrazione centrale per l'erogazione delle somme prelevate a mezzo di buoni, le rimanenze, di cui non possa disporsi, debbono essere prelevate dal conto corrente con assegno a favore del funzionario delegato e versate in Tesoreria, ritirandone quietanza da allegare al relativo rendiconto.

     Gli interessi realizzati sui depositi di cui al precedente comma quinto sono versati a favore del bilancio dello Stato non oltre l'esercizio successivo a quello al quale si riferiscono.

     In caso di trasgressione al disposto del precedente comma secondo, ferme tutte le responsabilità conseguenti dagli effettuati depositi di somme senza autorizzazione, il funzionario è passibile di penalità pecuniarie da infliggersi mediante decreto Ministeriale e da trattenersi sulle competenze del funzionario, in misura non inferiore al doppio importo degli interessi maturati durante il periodo di giacenza i quali restano pure devoluti allo Stato".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.