§ 98.1.29536 - D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 250.
Modificazione dell'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/1955
Numero:250


Sommario
Art. unico.      Dopo il primo comma dell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, che modifica l'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del [...]


§ 98.1.29536 - D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 250.

Modificazione dell'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(G.U. 18 aprile 1955, n. 89)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, che ha modificato l'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere della Corte dei conti;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Dopo il primo comma dell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, che modifica l'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, è inserito il seguente altro comma:

     "Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di cui al precedente comma può essere rilasciata ad uno di loro".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.