§ 98.1.29509 - D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1147.
Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per modelli industriali, approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/10/1953
Numero:1147


Sommario
Art. 1.      Al testo dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito il seguente
Art. 2.      Il testo dell'art. 23 del regolamento approvato col regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'ultimo comma dell'art. 30 del già menzionato regolamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è abrogato
Art. 4.      L'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è soppresso
Art. 5.      L'art. 48 del suddetto regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, è modificato come segue
Art. 6.      Il terzo comma dell'art. 49 del richiamato regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è modificato come segue


§ 98.1.29509 - D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1147.

Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per modelli industriali, approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

(G.U. 13 aprile 1954, n. 85)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali;

     Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la difesa;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al testo dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito il seguente:

     "Quando all'estero siano state depositate separate domande, sotto date diverse, per determinati modelli dei quali si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, deve depositarsi analoga domanda salvo che i modelli costituiscano un tutto od una serie omogenea ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411.

     Ove con una sola domanda siano rivendicati più depositi di modelli che non costituiscano un tutto od una serie omogenea, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127".

 

          Art. 2.

     Il testo dell'art. 23 del regolamento approvato col regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

     Il brevetto viene, in ogni caso, concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 15 o negli articoli 19 e 22.

     Qualora la priorità di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto".

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 30 del già menzionato regolamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è abrogato.

 

          Art. 4.

     L'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è soppresso.

 

          Art. 5.

     L'art. 48 del suddetto regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, è modificato come segue:

     "In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea prevista dall'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame dei modelli, o dei relativi prodotti, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sui modelli e prodotti stessi.

     Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari od ufficiali gli elenchi completi dei modelli da esporre e dei relativi prodotti non protetti da brevetti. I funzionari o gli ufficiali hanno facoltà di imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese".

 

          Art. 6.

     Il terzo comma dell'art. 49 del richiamato regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è modificato come segue:

     "Nel caso che il divieto di cui al comma precedente venga comunicato dopo che i modelli o i prodotti siano stati già esposti, essi devono essere ritirati salvo il diritto del Ministero della difesa di promuovere l'espropriazione, ma senza facoltà di imposizione del segreto".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.