Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/10/1953 |
Numero: | 1147 |
Sommario |
Art. 1. Al testo dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito il seguente |
Art. 2. Il testo dell'art. 23 del regolamento approvato col regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'ultimo comma dell'art. 30 del già menzionato regolamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è abrogato |
Art. 4. L'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è soppresso |
Art. 5. L'art. 48 del suddetto regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, è modificato come segue |
Art. 6. Il terzo comma dell'art. 49 del richiamato regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è modificato come segue |
§ 98.1.29509 - D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1147.
Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per modelli industriali, approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.
(G.U. 13 aprile 1954, n. 85)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il
Visto il
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la difesa;
Decreta:
Al testo dell'art. 18 del regolamento approvato con
"Quando all'estero siano state depositate separate domande, sotto date diverse, per determinati modelli dei quali si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, deve depositarsi analoga domanda salvo che i modelli costituiscano un tutto od una serie omogenea ai sensi dell'art. 6 del
Ove con una sola domanda siano rivendicati più depositi di modelli che non costituiscano un tutto od una serie omogenea, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del
Il testo dell'art. 23 del regolamento approvato col
"La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene, in ogni caso, concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 15 o negli articoli 19 e 22.
Qualora la priorità di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto".
L'ultimo comma dell'art. 30 del già menzionato regolamento di cui al
L'art. 47 del regolamento approvato con
L'art. 48 del suddetto
"In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea prevista dall'art. 8 del
Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari od ufficiali gli elenchi completi dei modelli da esporre e dei relativi prodotti non protetti da brevetti. I funzionari o gli ufficiali hanno facoltà di imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese".
Il terzo comma dell'art. 49 del richiamato regolamento approvato con
"Nel caso che il divieto di cui al comma precedente venga comunicato dopo che i modelli o i prodotti siano stati già esposti, essi devono essere ritirati salvo il diritto del Ministero della difesa di promuovere l'espropriazione, ma senza facoltà di imposizione del segreto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.