Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/10/1953 |
Numero: | 1145 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è soppresso |
Art. 2. Il testo dell'art. 15 del richiamato regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il testo dell'art. 20 del regolamento approvato con il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito dal seguente |
Art. 4. L'art. 49 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è soppresso |
Art. 5. [1] |
Art. 6. [2] |
Art. 7. Nel caso previsto dall'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'Ufficio centrale dei brevetti assegna per la presentazione della domanda della invenzione [...] |
§ 98.1.29507 - D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1145.
Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per invenzioni industriali, approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.
(G.U. 13 aprile 1954, n. 85)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il
Visto il
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la difesa;
Decreta:
L'art. 14 del regolamento approvato con
Il testo dell'art. 15 del richiamato
"Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità d'invenzione.
Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva di cui al primo comma, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del
Il testo dell'art. 20 del regolamento approvato con il
"La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 11 o negli articoli 16 e 19.
Qualora la priorità di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto".
L'art. 49 del regolamento approvato con
Nel caso previsto dall'art. 29 del
Il termine suddetto non potrà, in ogni caso, essere superiore a sei mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della