§ 98.1.29507 - D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1145.
Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per invenzioni industriali, approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/10/1953
Numero:1145


Sommario
Art. 1.      L'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è soppresso
Art. 2.      Il testo dell'art. 15 del richiamato regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il testo dell'art. 20 del regolamento approvato con il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 49 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è soppresso
Art. 5.  [1]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      Nel caso previsto dall'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'Ufficio centrale dei brevetti assegna per la presentazione della domanda della invenzione [...]


§ 98.1.29507 - D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1145.

Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per invenzioni industriali, approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.

(G.U. 13 aprile 1954, n. 85)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

     Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la difesa;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il testo dell'art. 15 del richiamato regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito dal seguente:

     "Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità d'invenzione.

     Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva di cui al primo comma, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127".

 

          Art. 3.

     Il testo dell'art. 20 del regolamento approvato con il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito dal seguente:

     "La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

     Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 11 o negli articoli 16 e 19.

     Qualora la priorità di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto".

 

          Art. 4.

     L'art. 49 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è soppresso.

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6. [2]

 

          Art. 7.

     Nel caso previsto dall'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'Ufficio centrale dei brevetti assegna per la presentazione della domanda della invenzione prescelta nonchè delle domande delle rimanenti invenzioni un termine non superiore a sei mesi dalla data dell'invito di limitazione della domanda.

     Il termine suddetto non potrà, in ogni caso, essere superiore a sei mesi.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 1 luglio 1959, n. 514.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 1 luglio 1959, n. 514.