Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/05/1953 |
Numero: | 1265 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai ruoli organici del personale di gruppo A, B e C, dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella B [...] |
Art. 2. I ruoli organici dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, restano fissati come nella unita tabella II [...] |
Art. 3. Il ruolo degli ispettori del collocamento, di cui alle tabelle I e II annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, resta in vigore quale ruolo a sè stante e [...] |
Art. 4. L'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio del personale in atto appartenente ai ruoli di gruppo A, B e C dell'Ispettorato del lavoro, è fatta con [...] |
Art. 5. Sino a quando non sarà provveduto alla ripartizione dei fondi inscritti in bilancio per il trattamento economico del personale di cui alla tabella B annessa al decreto [...] |
§ 98.1.29499 - D.P.R. 12 maggio 1953, n. 1265.
Norme per l'attuazione dell'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio di parte del personale dell'Ispettorato del lavoro.
(G.U. 3 luglio 1954, n. 149)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, sulla ripartizione del personale dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro fra il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 4 del
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro ad interim per il tesoro;
Decreta:
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai ruoli organici del personale di gruppo A, B e C, dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella B annessa al
I ruoli organici dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella B annessa al
Il ruolo degli ispettori del collocamento, di cui alle tabelle I e II annesse al
Rimangono assegnati all'Ispettorato del lavoro gli ex dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento assunti in servizio nell'Ispettorato stesso con contratto di impiego a tempo indeterminato, a norma del citato
Resta altresì assegnato integralmente all'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, il personale non di ruolo in servizio sin dalla entrata in vigore del decreto predetto. Nulla è innovato per quanto concerne la posizione giuridica di tale personale, che resta regolata dalle norme vigenti.
L'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio del personale in atto appartenente ai ruoli di gruppo A, B e C dell'Ispettorato del lavoro, è fatta con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta di quattro funzionari di grado non inferiore al 6° designati due dal Ministro per l'industria e il commercio e due dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il collocamento in ciascun grado del personale assegnato ai posti di cui alla tabella I, è fatto secondo l'ordine e l'anzianità acquisita all'entrata in vigore del presente decreto.
Sino a quando non sarà provveduto alla ripartizione dei fondi inscritti in bilancio per il trattamento economico del personale di cui alla tabella B annessa al
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabelle [1]
Omissis
[1] Tabelle sostituite dal