§ 98.1.29440 - D.P.R. 19 maggio 1950, n. 428.
Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1948, n. 1043, che modifica gli articoli 546 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/05/1950
Numero:428


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1948, n. 1043, che arreca modificazioni agli articoli 546 e 547 del regolamento [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1950


§ 98.1.29440 - D.P.R. 19 maggio 1950, n. 428.

Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1948, n. 1043, che modifica gli articoli 546 e 547 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

(G.U. 10 luglio 1950, n. 155)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1948, n. 1043, che arreca modificazioni agli articoli 546 e 547 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

     Riconosciuta la necessità di modificare l'art. 2 del suddetto decreto Presidenziale;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1948, n. 1043, che arreca modificazioni agli articoli 546 e 547 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:

     I buoni del Tesoro sono distinti nelle seguenti serie:

A

da

L.

1.000

(limitatamente per quelli all'ordine)

B

"

"

5.000

 

C

"

"

10.000

 

D

"

"

25.000

 

E

"

"

50.000

 

F

"

"

100.000

 

G

"

"

500.000

 

H

"

"

1.000.000

 

I

"

"

2.000.000

 

L

"

"

5.000.000

 

M

"

"

10.000.000

 

N

"

"

50.000.000

 

O

"

"

100.000.000

 

P

"

"

500.000.000

 

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1950.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.