Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/04/1948 |
Numero: | 602 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale della Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è [...] |
§ 98.1.29408 - D.P.R. 21 aprile 1948, n. 602.
Modificazione dell'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
(G.U. 7 giugno 1948, n. 130)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 1, della
Visto il
Visto il regio
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;
Decreta:
L'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale della Stato, approvato con
"Le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa sono ripartite in articoli, da ciascun Ministro, d'intesa con quello per il tesoro nei modi di cui all'art. 38-bis della legge.
Analogamente verrà provveduto alla ripartizione in articoli delle nuove o maggiori somme che si stanziano nel corso dell'esercizio, nonchè alla distribuzione fra i vari articoli delle riduzioni disposte, durante l'esercizio medesimo, agli stanziamenti di bilancio ed agli eventuali trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo.
Con decreti da emanarsi dai Ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti, viene provveduto, quando occorra, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza in corso il capitolo corrispondente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.