§ 98.1.29200 - D.L. 17 maggio 1996, n. 270.
Modifiche al nuovo codice della strada.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/05/1996
Numero:270


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29200 - D.L. 17 maggio 1996, n. 270.

Modifiche al nuovo codice della strada.

(G.U. 18 maggio 1996, n. 115)

 

     Art. 1.

     1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, comma 10, sono aggiunti i seguenti periodi:

     "Con i provvedimenti di cui al comma 9 i comuni possono altresì disporre di avvalersi di sistemi telematici a controllo centralizzato o di altre apparecchiature, debitamente omologate, le cui risultanze sono considerate fonti di prova per l'accertamento delle violazioni al divieto di accesso nelle zone a traffico limitato. Le modalità di utilizzazione di dette apparecchiature sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno.";

     b) all'articolo 23 sono aggiunti i seguenti commi:

     " 14. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'organo competente diffida il proprietario, o il possessore del suolo privato, nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a sue spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'organo competente provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico del proprietario del suolo.

     15. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'agente accertatore dispone l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario. Successivamente al compimento degli interventi, l'ente trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.";

     c) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1:

     a) alla lettera a) le parole: "2,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "2,55 m";

     b) alla lettera c) le parole: "7,50 m per i veicoli ad un asse e" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli autobus da noleggio e da gran turismo possono essere dotati di strutture applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";

     2) al comma 2 le parole: "la lunghezza massima di 18,35 m" sono sostituite dalle seguenti: "la lunghezza massima di 18,75 m";

     d) al comma 8 dell'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo le parole: "per le revisioni periodiche dei veicoli a motore" sono inserite le seguenti: "e dei loro rimorchi";

     2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. Le imprese devono essere iscritte nella o nelle sezioni per tutte le attività previste in ciascuna di esse. Esse possono partecipare ad un consorzio o società consortile esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione necessario a garantire al consorzio o società consortile la copertura delle quattro diverse sezioni del registro, senza determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti. Le imprese possono altresì partecipare ad altri consorzi solo se titolari di più officine, ognuna autorizzata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ciascuna di dette officine può far parte di un solo consorzio. Le officine delle imprese iscritte nelle quattro sezioni ed autorizzate a svolgere attività di revisione non possono far parte di consorzi.";

     e) l'articolo 205 è sostituito dal seguente:

     "Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria) . - 1. Il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, possono proporre opposizione all'autorità giudiziaria, in alternativa al ricorso al prefetto di cui all'articolo 203. L'opposizione all'autorità giudiziaria rende improcedibile il ricorso al prefetto. Il giudice decide sull'opposizione, determinando in caso di mancato accoglimento, la sanzione applicabile.

     2. Contro l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 1 dell'articolo 204 gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

     3. Se l'interessato risiede all'estero il termine di cui ai commi 1 e 2 è di sessanta giorni.

     4. Il giudizio di opposizione previsto dai commi 1 e 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il decreto di cui al secondo comma dello stesso articolo 23 è emanato entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso in cancelleria e la notifica è eseguita entro i successivi venti giorni.";

     f) all'articolo 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 3 dopo le parole: "in unica soluzione" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 4";

     2) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

     " 4. Il prefetto competente per territorio o l'ente da cui dipende l'organo accertatore possono ammettere, previa documentata richiesta pervenuta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore, che si trovi in disagiate condizioni economiche, al pagamento delle somme da iscrivere al ruolo esattoriale in rate mensili non superiori a sei. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il versamento delle somme, il verbale costituisce titolo esecutivo per il residuo ammontare delle stesse.

     5. Avverso la cartella esattoriale è ammessa opposizione innanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 205, fino al trentesimo giorno successivo alla notifica. L'opposizione è consentita esclusivamente per motivi attinenti alla notifica del titolo iscritto al ruolo, ovvero nel caso di iscrizione in pendenza di ricorso al prefetto o di opposizione all'autorità giudiziaria, ovvero quando sia tempestivamente avvenuto il pagamento in misura ridotta.";

     g) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

     "Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice preveda la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione, facendo menzione nel verbale di contestazione della violazione.

     2. Nel termine di trenta giorni dal sequestro, l'interessato può rivolgere istanza al prefetto affinché il veicolo o la cosa oggetto della violazione siano affidati alla sua custodia. Il prefetto decide nei dieci giorni successivi. Se non è rigettata entro questo termine l'istanza si intende accolta e il veicolo o la cosa sequestrata sono restituiti al trasgressore che ne assume la custodia ai sensi di legge fino al provvedimento che decide sulla confisca.

     3. Decorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 202 l'organo accertatore trasmette immediatamente al prefetto il rapporto relativo alla violazione per il quale si è proceduto al sequestro, specificando se il trasgressore si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta.

     4. Il prefetto, sentiti gli interessati, ove ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, emette ordinanza di pagamento di una somma determinata nell'ammontare indicato dall'articolo 203, comma 3, e di confisca del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione. Qualora il trasgressore si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 202, il prefetto dispone soltanto la confisca. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 204. In caso di sequestro eseguito in relazione ad una ipotesi di reato al cui accertamento consegua la sanzione amministrativa accessoria della confisca, il giudice la applica con la sentenza di condanna, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 221.

     5. Contro l'ordinanza di cui al comma 4 gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 205.

     6. L'ordinanza di pagamento e di confisca, notificata all'interessato, è comunicata senza indugio dalla prefettura al competente ufficio del Ministero delle finanze ed al P.R.A., rispettivamente per la vendita o la distruzione delle cose confiscate e per l'annotazione negli appositi registri.

     7. I veicoli confiscati possono essere alienati in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia ed alle norme sulla contabilità generale dello Stato, mediante trattativa privata a lotti oppure per singole unità, con valutazione ricavate sulla base delle quotazioni di mercato tratte direttamente da pubblicazioni specializzate e previo esperimento di adeguate forme di pubblicità.

     8. I veicoli di cui al comma 7, non alienati per mancanza di acquirenti, ovvero quelli che alla data del sequestro risultino immatricolati per la prima volta da almeno dieci anni e siano privi di interesse storico e collezionistico, vengono ceduti per la rottamazione, sulla base di apposite convenzioni, anche in deroga alle norme di contabilità generale e senza oneri a carico dello Stato.

     9. Il regolamento stabilisce le modalità del sequestro, della custodia e della vendita delle cose sequestrate, nonché i criteri in base ai quali il prefetto iscrive in un apposito elenco i soggetti pubblici e privati, muniti dei necessari requisiti tecnico-professionali e soggettivi, ai quali può essere affidata la custodia delle cose sequestrate.

     10. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

     11. La confisca non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.";

     h) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1 le parole: "di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme." sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1996.";

     i) all'articolo 235 il comma 8 è sostituito dal seguente:

     " 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti.".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.