§ 98.1.29149 - D.L. 12 aprile 1996, n. 195 .
Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito


Settore:Normativa nazionale
Data:12/04/1996
Numero:195


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni diverse in materia previdenziale)
Art. 2.  (Disposizioni previdenziali per i giornalisti)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.29149 - D.L. 12 aprile 1996, n. 195 [1].

Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito

(G.U. 15 aprile 1996, n. 88)

 

     Art. 1. (Disposizioni diverse in materia previdenziale)

     1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a trovare applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1996, le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     2. La lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla seguente: "a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;".

     3. Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilità, nelle aree nelle quali non trovava applicazione la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1° settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991, e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità, a causa di provvedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, può essere nuovamente attribuita l'indennità di mobilità, nella misura pari a quella ultima percepita, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Per poter beneficiare della presente disposizione, i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, che provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennità di mobilità a livello regionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze, danno priorità ai lavoratori secondo il criterio del maggior periodo mancante al raggiungimento del diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 2 aprile 1996, n. 180. L'onere di cui alla presente disposizione è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. (Disposizioni previdenziali per i giornalisti)

     1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti del settore dei giornali periodici, nonché a tutte le altre fattispecie già previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     2. Per il personale giornalistico che farà ricorso al prepensionamento di cui all'articolo 37, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, l'integrazione contributiva a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI), di cui alla predetta disposizione, non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i 60 anni di età, l'anzianità contributiva èmaggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i 65 anni e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

     3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera b) del primo comma dell'articolo 37 della citata legge n. 416, del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

     4. Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi dei giornalisti professionisti e dei praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria, è esteso il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.

 

          Art. 3. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 29 luglio 1996, n. 402, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.