§ 98.1.29105 - D.L. 15 marzo 1996, n. 123 .
Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/03/1996
Numero:123


Sommario
Art. 1.  Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria
Art. 2.  Modifiche alla disciplina sul processo tributario
Art. 3.  Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 98.1.29105 - D.L. 15 marzo 1996, n. 123 [1].

Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti.

(G.U. 16 marzo 1996, n. 64)

 

     Art. 1. Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria

     1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: "deciso" è sostituita dalla seguente: "definito". Nel secondo periodo le parole: "sentenza pubblicata" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento emesso";

     b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     "8-bis. La commissione di cui al comma 6 procede alle eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 e promuove i conseguenti provvedimenti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.";

     c) all'articolo 45, comma 2, le parole: "i due mesi successivi al completamento delle nomine" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 1996";

     d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.".

     2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione.

     3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, sulla base degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 del predetto articolo, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali.

 

          Art. 2. Modifiche alla disciplina sul processo tributario

     1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: "riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "di valore inferiore a 5.000.000". Dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.";

     b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.";

     c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: "preventivo" è sostituita dalla seguente: "conciliativo";

     d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

     "Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

     2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

     3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

     4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

     5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

     6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

     7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.";

     e) all'articolo 52 il comma 2 è soppresso;

     f) all'articolo 69, comma 1, le parole: "al pagamento di somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15";

     g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello alla segreteria della commissione tributaria di primo o secondo grado, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.";

     h) all'articolo 71, comma 1, sono soppresse le parole:

     "l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,";

     i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.".

     2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.

     3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sentenza è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

     4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:"196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento, al fondo di cui al comma 196. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, a favore di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria ed è finalizzata alla perequazione del trattamento economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.".

     5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, è soppresso il comma 4.

 

          Art. 3. Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi

     1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 172 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";

     b) nel comma 173 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";

     c) nel comma 175 le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 ottobre 1996, n. 556, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.