Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/03/1996 |
Numero: | 123 |
Sommario |
Art. 1. Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria |
Art. 2. Modifiche alla disciplina sul processo tributario |
Art. 3. Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 98.1.29105 - D.L. 15 marzo 1996, n. 123 [1].
Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti.
(G.U. 16 marzo 1996, n. 64)
Art. 1. Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria
1. Al
a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: "deciso" è sostituita dalla seguente: "definito". Nel secondo periodo le parole: "sentenza pubblicata" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento emesso";
b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. La commissione di cui al comma 6 procede alle eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 e promuove i conseguenti provvedimenti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.";
c) all'articolo 45, comma 2, le parole: "i due mesi successivi al completamento delle nomine" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 1996";
d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 63, comma 205, della
2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del
3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del
Art. 2. Modifiche alla disciplina sul processo tributario
1. Al
a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: "riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "di valore inferiore a 5.000.000". Dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.";
b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.";
c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: "preventivo" è sostituita dalla seguente: "conciliativo";
d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del
4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.
5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.
6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.";
e) all'articolo 52 il comma 2 è soppresso;
f) all'articolo 69, comma 1, le parole: "al pagamento di somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15";
g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello alla segreteria della commissione tributaria di primo o secondo grado, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del
h) all'articolo 71, comma 1, sono soppresse le parole:
"l'articolo 39, comma 1, del
i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.".
2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del
3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sentenza è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del
4. All'articolo 3 della
5. All'articolo 1 del
Art. 3. Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi
1. All'articolo 3 della
a) nel comma 172 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";
b) nel comma 173 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";
c) nel comma 175 le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,