§ 98.1.28851 - D.L. 21 aprile 1995, n. 122 .
Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art. 37 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/04/1995
Numero:122


Sommario
Art. 1.      Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'art. 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28851 - D.L. 21 aprile 1995, n. 122 [1].

Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

(G.U. 22 aprile 1995, n. 94)

 

     Art. 1.

     Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'art. 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1995, n. 336, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.