Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/06/1994 |
Numero: | 405 |
Sommario |
Art. 1. 1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'art. 5 del D.L. 20 [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28681 - D.L. 24 giugno 1994, n. 405 [1].
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR
(G.U. 25 giugno 1994, n. 147)
1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'art. 5 del
2. La disposizione di cui al comma primo non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi sesto e settimo, della
3. Decorsi i primi 6 mesi del periodo di fruizione di cui al comma primo, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 11, comma 31, della
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,