§ 98.1.28680 - D.L. 24 giugno 1994, n. 401 .
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/06/1994
Numero:401


Sommario
Art. 1.      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28680 - D.L. 24 giugno 1994, n. 401 [1].

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

(G.U. 24 giugno 1994, n. 146)

 

 

     Art. 1.

     1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     2. La commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento straordinario dell'elenco, previa revisione e pubblicazione, entro trenta giorni dalla data medesima, dei criteri di selezione di cui al decreto del Ministro della sanità in data 25 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, anche al fine di assicurare una più ampia partecipazione di soggetti con esperienze acquisite in strutture private. Agli oneri per il funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed ai segretari da determinarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, valutati per l'anno 1994 in lire 250 milioni, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

     3. Fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'aggiornamento di cui al comma 2 sono sospese tutte le procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di detto termine si attivano le procedure per la selezione. Quelle sospese vengono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale.

     4. Alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari di cui all'art. 43, comma 5, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto sulle nomine dei direttori generali delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 17 ottobre 1994, n. 590, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.