Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/06/1994 |
Numero: | 401 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28680 - D.L. 24 giugno 1994, n. 401 [1].
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.
(G.U. 24 giugno 1994, n. 146)
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del
2. La commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art. 3, comma 10, del
3. Fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'aggiornamento di cui al comma 2 sono sospese tutte le procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di detto termine si attivano le procedure per la selezione. Quelle sospese vengono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale.
4. Alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari di cui all'art. 43, comma 5, del
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto sulle nomine dei direttori generali delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,