Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/05/1994 |
Numero: | 279 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Esclusioni |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Raccolta e trasporto |
Art. 5. Comunicazione |
Art. 6. Misure di sicurezza e procedure amministrative |
Art. 7. Movimenti transfrontalieri |
Art. 8. Autorizzazioni |
Art. 9. Registri di carico e scarico |
Art. 10. Obbligo di informazione |
Art. 11. Controlli |
Art. 12. Sanzioni e causa di non punibilità |
Art. 13. Abrogazione di norme |
Art. 14. Disposizioni transitorie |
Art. 15. Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 98.1.28658 - D.L. 6 maggio 1994, n. 279 [1].
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
(G.U. 10 maggio 1994, n. 107)
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.
2. Restano sottoposti al
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono classificati "tossici e nocivi" i residui che:
a) contengano le sostanze di cui all'allegato I al
b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del
c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive stesse.
Art. 2. Esclusioni
1. Le attività finalizzate al riutilizzo di un residuo in un processo produttivo sono considerate parte integrante della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento dove il residuo è prodotto, salvo quanto disposto per lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi dagli articoli 6, comma 4, e 9, comma 1.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico, nè ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti.
3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonchè i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.
4. Entro il termine di quarantacinque giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;
b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento e/o il riutilizzo;
c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;
d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;
e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;
f) raccolta: operazione di raggruppamento dei residui;
g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.
Art. 4. Raccolta e trasporto
1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 del
2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'art. 1 del
a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
b) origine, composizione e quantità del residuo;
c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;
d) data del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 10, comma 2, del
4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:
a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
b) dei residui inerti purchè privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati in conformità al presente decreto;
c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;
e) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico e privato, nonchè degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.
Art. 5. Comunicazione
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati.
2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.
4. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.
5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo.
6. Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul suolo, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'art. 4, comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità omogenee e uniformi.
Art. 6. Misure di sicurezza e procedure amministrative
1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, al trasporto ed al riutilizzo dei residui di cui all'art. 5, si applicano altresì le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.
2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 MW, nonchè gli impianti termici e/o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW, che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'art. 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'art. 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 17 del
3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività previste nell'art. 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9.
4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.
Art. 7. Movimenti transfrontalieri
1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinati dal
2. Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo stoccaggio o al trattamento, anche se effettuati in conto terzi, o al riutilizzo dei residui importati ai sensi del comma 1, soddisfano alle condizioni richieste dall'art. 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del regolamento CEE n. 259/93, qualora risultino autorizzati ai sensi del
3. Nel termine di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 4, le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, oggetto d'importazione ed indivuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'art. 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della
4. All'importazione dei residui di cui all'art. 2, comma 2, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.
Art. 8. Autorizzazioni
1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'art. 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al
Art. 9. Registri di carico e scarico
1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossoci e nocivi destinati al riutilizzo, nonchè di stoccaggio dei medesimi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'art. 5 devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi, per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:
a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);
b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);
c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);
d) la frequenza della raccolta;
e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;
f) le date di carico e scarico;
g) il modo di trattamento e di riutilizzo.
2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti e le operazioni di cui all'art. 4, comma 4, chiunque produce residui non tossici e nocivi individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, nell'esercizio di attività commerciali e di servizi, nonchè la produzione dei residui di cui all'art. 4, comma 4, lettere b), c) ed e).
3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purchè vidimati ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:
a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 5, del
b) registri IVA di acquisto e vendita;
c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'art. 14 del
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.
4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.
5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
6. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.
Art. 10. Obbligo di informazione
1. I soggetti di cui all'art. 9, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla
2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
Art. 11. Controlli
1. In attuazione dell'art. 14 della
2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.
Art. 12. Sanzioni e causa di non punibilità
1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 4, commi 1 e 2, dall'art. 5, commi 2 e 3, dall'art. 6, commi 2 e 3, dall'art. 9 e dall'art. 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a dieci milioni.
2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 4, ovvero quelle stabilite nel decreto previsto dall'art. 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonchè di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'art. 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal
3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal
4. Le disposizioni del
Art. 13. Abrogazione di norme
1. E' abrogato l'art. 2 del
Art. 14. Disposizioni transitorie
1. In attesa della prima individuazione dei residui di cui all'art. 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate di cui al predetto art. 5, commi 2, 3 e 4, i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale che risultano individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, deve precisare anche l'atto che sottopone l'attività di riutilizzo del residuo a specifica disciplina regionale.
3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.
4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 5, comma 7, la comunicazione è effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera.
Art. 15. Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi
1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del
a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso stabilimento dove sono svolte le attività o i cicli produttivi dai quali decadono i rifiuti;
b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare 10 metri cubi;
d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza semestrale;
e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione ed alla sezione dell'Albo nazionale territorialmente competenti almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del
2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della
3. Le imprese che effettuano, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi all'interno dello stabilimento nel quale i rifiuti stessi sono prodotti, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'art. 10 del
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1,