§ 98.1.28658 - D.L. 6 maggio 1994, n. 279 .
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/05/1994
Numero:279


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Esclusioni
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Raccolta e trasporto
Art. 5.  Comunicazione
Art. 6.  Misure di sicurezza e procedure amministrative
Art. 7.  Movimenti transfrontalieri
Art. 8.  Autorizzazioni
Art. 9.  Registri di carico e scarico
Art. 10.  Obbligo di informazione
Art. 11.  Controlli
Art. 12.  Sanzioni e causa di non punibilità
Art. 13.  Abrogazione di norme
Art. 14.  Disposizioni transitorie
Art. 15.  Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 98.1.28658 - D.L. 6 maggio 1994, n. 279 [1].

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.

(G.U. 10 maggio 1994, n. 107)

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

     2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono classificati "tossici e nocivi" i residui che:

     a) contengano le sostanze di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del medesimo decreto;

     b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

     c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.

     4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive stesse.

 

          Art. 2. Esclusioni

     1. Le attività finalizzate al riutilizzo di un residuo in un processo produttivo sono considerate parte integrante della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento dove il residuo è prodotto, salvo quanto disposto per lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi dagli articoli 6, comma 4, e 9, comma 1.

     2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico, nè ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti.

     3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonchè i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

     4. Entro il termine di quarantacinque giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.

 

          Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

     b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento e/o il riutilizzo;

     c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

     d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

     e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

     f) raccolta: operazione di raggruppamento dei residui;

     g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.

 

          Art. 4. Raccolta e trasporto

     1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le predette comunicazioni.

     2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare in particolare i seguenti dati:

     a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

     b) origine, composizione e quantità del residuo;

     c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

     d) data del trasporto;

     e) nome ed indirizzo del destinatario.

     3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

     4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

     a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;

     b) dei residui inerti purchè privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati in conformità al presente decreto;

     c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

     d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

     e) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico e privato, nonchè degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

 

          Art. 5. Comunicazione

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati.

     2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed alla regione territorialmente competenti una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonchè le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per specificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerta la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed imporre la rimozione degli effetti già prodotti, dandone comunicazione alla competente sezione regionale del suddetto Albo nazionale, che provvede ad aggiornare di conseguenza l'elenco di cui al comma 4.

     3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.

     4. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.

     5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo.

     6. Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul suolo, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.

     7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'art. 4, comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità omogenee e uniformi.

 

          Art. 6. Misure di sicurezza e procedure amministrative

     1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, al trasporto ed al riutilizzo dei residui di cui all'art. 5, si applicano altresì le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

     2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 MW, nonchè gli impianti termici e/o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW, che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'art. 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'art. 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

     3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività previste nell'art. 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9.

     4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

 

          Art. 7. Movimenti transfrontalieri

     1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinati dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

     2. Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo stoccaggio o al trattamento, anche se effettuati in conto terzi, o al riutilizzo dei residui importati ai sensi del comma 1, soddisfano alle condizioni richieste dall'art. 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del regolamento CEE n. 259/93, qualora risultino autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

     3. Nel termine di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 4, le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, oggetto d'importazione ed indivuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'art. 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonchè lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

     4. All'importazione dei residui di cui all'art. 2, comma 2, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

 

          Art. 8. Autorizzazioni

     1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'art. 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

 

          Art. 9. Registri di carico e scarico

     1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossoci e nocivi destinati al riutilizzo, nonchè di stoccaggio dei medesimi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'art. 5 devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi, per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:

     a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

     b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

     c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

     d) la frequenza della raccolta;

     e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

     f) le date di carico e scarico;

     g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

     2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti e le operazioni di cui all'art. 4, comma 4, chiunque produce residui non tossici e nocivi individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, nell'esercizio di attività commerciali e di servizi, nonchè la produzione dei residui di cui all'art. 4, comma 4, lettere b), c) ed e).

     3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purchè vidimati ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

     a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

     b) registri IVA di acquisto e vendita;

     c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

     d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.

     4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

     5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

     6. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.

 

          Art. 10. Obbligo di informazione

     1. I soggetti di cui all'art. 9, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

     2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 11. Controlli

     1. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

     2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

 

          Art. 12. Sanzioni e causa di non punibilità

     1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 4, commi 1 e 2, dall'art. 5, commi 2 e 3, dall'art. 6, commi 2 e 3, dall'art. 9 e dall'art. 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a dieci milioni.

     2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 4, ovvero quelle stabilite nel decreto previsto dall'art. 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonchè di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'art. 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

     4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

 

          Art. 13. Abrogazione di norme

     1. E' abrogato l'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Sono fatte salve le leggi regionali in materia in quanto compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto.

 

          Art. 14. Disposizioni transitorie

     1. In attesa della prima individuazione dei residui di cui all'art. 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate di cui al predetto art. 5, commi 2, 3 e 4, i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale che risultano individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, deve precisare anche l'atto che sottopone l'attività di riutilizzo del residuo a specifica disciplina regionale.

     3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

     4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 5, comma 7, la comunicazione è effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera.

 

          Art. 15. Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

     1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso stabilimento dove sono svolte le attività o i cicli produttivi dai quali decadono i rifiuti;

     b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

     c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare 10 metri cubi;

     d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza semestrale;

     e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione ed alla sezione dell'Albo nazionale territorialmente competenti almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

     f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonchè il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera f) del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

     3. Le imprese che effettuano, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi all'interno dello stabilimento nel quale i rifiuti stessi sono prodotti, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

 

          Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, L. 11 novembre 1996, n. 575, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.