§ 98.1.28552 - D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 .
Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/01/1994
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 98.1.28552 - D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 [1] .

Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.

(G.U. 31 gennaio 1994, n. 24)

 

     Art. 1. Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato

     1. All'art. 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.".

     2. All'art. 18-bis, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle legge recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: "secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "secondo e terzo periodo".

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 22 febbraio 1994, n. 162.