Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/11/1993 |
Numero: | 471 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. [...] |
Art. 2. 1. Gli effetti delle autorizzazioni e licenze rilasciate ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, nonchè delle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e [...] |
Art. 3. 1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge [...] |
Art. 4. 1. All'art. 4, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: [...] |
Art. 5. 1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente |
Art. 6. 1. Al comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il [...] |
Art. 7. 1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le [...] |
Art. 8. 1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al [...] |
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28497 - D.L. 23 novembre 1993, n. 471 [1].
Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.
(G.U. 24 novembre 1993, n. 276)
1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'art. 2, comma 1, del
2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla
1. Gli effetti delle autorizzazioni e licenze rilasciate ai sensi della
1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del
2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, del
1. All'art. 4, comma 3, penultimo periodo, del
1. Il comma 7 dell'art. 5 del
"7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore."
1. Al comma 12 dell'art. 4 del
1. Al comma 3 dell'art. 5 del
1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni. Tale termine può essere prorogato, in relazione alle esigenze di compatibilità con la gestione commissariale, con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, previa determinazione dei carichi di lavoro, nei limiti delle esistenti dotazioni organiche e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.
3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la
4. Con i decreti di cui al comma 1 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite dal personale di cui allo stesso comma e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.
5. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,