§ 98.1.28497 - D.L. 23 novembre 1993, n. 471 .
Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/11/1993
Numero:471


Sommario
Art. 1.      1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. [...]
Art. 2.      1. Gli effetti delle autorizzazioni e licenze rilasciate ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, nonchè delle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e [...]
Art. 3.      1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge [...]
Art. 4.      1. All'art. 4, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: [...]
Art. 5.      1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Al comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il [...]
Art. 7.      1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le [...]
Art. 8.      1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al [...]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28497 - D.L. 23 novembre 1993, n. 471 [1].

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.

(G.U. 24 novembre 1993, n. 276)

 

     Art. 1.

     1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

     2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'art. 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

 

          Art. 2.

     1. Gli effetti delle autorizzazioni e licenze rilasciate ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, nonchè delle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, alle società di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono estesi alle aziende date in affitto a norma del predetto articolo a partire dalla data di inizio dell'affitto e fino all'espletamento degli obblighi contrattuali assunti.

 

          Art. 3.

     1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

     2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti previsti nel comma 1 dell'art. 4 del citato decreto-legge compiuti dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere dal commissario nominato a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'art. 244 del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

          Art. 4.

     1. All'art. 4, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: "comma 2, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

 

          Art. 5.

     1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

     "7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore."

 

          Art. 6.

     1. Al comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciali con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'art. 5, comma 1, lettera b.".

 

          Art. 7.

     1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui al comma 1, lettera b)".

 

          Art. 8.

     1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni. Tale termine può essere prorogato, in relazione alle esigenze di compatibilità con la gestione commissariale, con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, previa determinazione dei carichi di lavoro, nei limiti delle esistenti dotazioni organiche e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

     3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     4. Con i decreti di cui al comma 1 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite dal personale di cui allo stesso comma e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

     5. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 dicembre 1994, n. 738, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.