Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/11/1993 |
Numero: | 443 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Esclusioni |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Raccolta e trasporto |
Art. 5. Comunicazione |
Art. 6. Misure di sicurezza e procedure amministrative |
Art. 7. Movimenti transfrontalieri |
Art. 8. Autorizzazioni |
Art. 9. Registri di carico e scarico |
Art. 10. Obbligo di informazione |
Art. 11. Controlli |
Art. 12. Sanzioni e causa di non punibilità |
Art. 13. Abrogazione di norme |
Art. 14. Disposizioni transitorie |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 98.1.28485 - D.L. 9 novembre 1993, n. 443 [1].
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
(G.U. 10 novembre 1993, n. 264)
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.
2. Il riutilizzo di un residuo in un processo produttivo effettuato nello stesso stabilimento di produzione del residuo, nonchè lo stoccaggio e l'eventuale trattamento a tal fine effettuati sono considerati parte integrante della produzione medesima.
3. Restano sottoposti al
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuata dalle direttive comunitarie stesse, e dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93.
Art. 2. Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di lavorazione dell'industria alimentare solo se disciplinati da specifiche norme di carattere igienico-sanitario regolanti in modo autonomo la materia.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.
3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco completo dei materiali quotati di cui al comma 2 con le informazioni relative alle rispettive specifiche merceologiche. Nei successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. L'elenco nazionale di cui al comma 3 è aggiornato periodicamente con la stessa procedura prevista per la sua formazione; a tal fine le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei materiali non compresi nell'elenco stesso che si intendono inserire in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;
b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento e/o il riutilizzo;
c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;
d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;
e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo.
Art. 4. Raccolta e trasporto
1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 del
2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'art. 1 del
a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
b) origine, composizione e quantità del residuo;
c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;
d) data del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 10, comma 2, del
4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:
a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
b) dei residui inerti purchè privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;
c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione.
Art. 5. Comunicazione
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche.
2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto, senza alcun onere finanziario, a dare alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione territorialmente competenti una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonchè le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti già prodotti.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione. Per le attività in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stessa data.
4. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente decreto.
5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo.
6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990.
Art. 6. Misure di sicurezza e procedure amministrative
1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, trasporto e riutilizzo dei residui di cui all'art. 5, si applicano altresì le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.
2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 Mw nonchè quelli di riscaldamento e/o climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 Kw che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'art. 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'art. 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 17 del
3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al precedente comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività previste nell'art. 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9.
4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.
Art. 7. Movimenti transfrontalieri
1. All'esportazione e all'importazione dei residui sottoposti al regime di cui all'art. 5 si applicano le norme in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dal
2. All'esportazione dei residui di cui al comma 1, dichiarati non tossici e nocivi nella documentazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4, si applica la procedura di cui all'art. 13 del
3. Le disposizioni del
Art. 8. Autorizzazioni
1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'art. 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al
Art. 9. Registri di carico e scarico
1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'art. 5, ad esclusione dei soggetti e delle operazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettere a), c) e d), devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo e dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:
a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);
b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residui tossico e nocivo);
c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);
d) la frequenza della raccolta;
e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;
f) le date di carico e di scarico;
g) il modo di trattamento e di riutilizzo.
2. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purchè integrati con gli elementi in esso previsti, da:
a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 5, del
b) registri IVA di acquisto e vendita;
c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'art. 14 del
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.
3. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.
4. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
5. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.
Art. 10. Obbligo di informazione
1. I soggetti di cui all'art. 9, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.
2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'unione delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
Art. 11. Controlli
1. In attuazione dell'art. 14 della
2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.
Art. 12. Sanzioni e causa di non punibilità
1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dagli articoli 4, commi 1 e 2, 5, commi 2 e 3, 6, commi 2 e 3, 9 e 10, comma 1, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.
2. La pena prevista dal comma 1 si applica altresì a chiunque non osserva le prescrizioni stabilite nel decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'art. 5, commi 1 e 5.
3. Non è punibile chiunque, avendo commesso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un fatto previsto come reato dal
4. Si applicano le sanzioni previste dal
Art. 13. Abrogazione di norme
1. E' abrogato l'art. 2 del
2. Sono abrogate le disposizioni del
Art. 14. Disposizioni transitorie
1. Ai fini del primo aggiornamento di cui all'art. 5, comma 6, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco dei residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale, con indicazione delle caratteristiche, della provenienza e della destinazione dei residui stessi.
2. In attesa del suddetto aggiornamento le attività di stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui al comma 1 sono sottoposte alla comunicazione di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, nella quale deve essere altresì precisato l'atto che sottopone il residuo stesso alla specifica disciplina regionale.
Art. 15. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1,