§ 98.1.28485 - D.L. 9 novembre 1993, n. 443 .
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/11/1993
Numero:443


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Esclusioni
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Raccolta e trasporto
Art. 5.  Comunicazione
Art. 6.  Misure di sicurezza e procedure amministrative
Art. 7.  Movimenti transfrontalieri
Art. 8.  Autorizzazioni
Art. 9.  Registri di carico e scarico
Art. 10.  Obbligo di informazione
Art. 11.  Controlli
Art. 12.  Sanzioni e causa di non punibilità
Art. 13.  Abrogazione di norme
Art. 14.  Disposizioni transitorie
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 98.1.28485 - D.L. 9 novembre 1993, n. 443 [1].

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.

(G.U. 10 novembre 1993, n. 264)

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

     2. Il riutilizzo di un residuo in un processo produttivo effettuato nello stesso stabilimento di produzione del residuo, nonchè lo stoccaggio e l'eventuale trattamento a tal fine effettuati sono considerati parte integrante della produzione medesima.

     3. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.

     4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuata dalle direttive comunitarie stesse, e dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93.

 

          Art. 2. Esclusioni

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di lavorazione dell'industria alimentare solo se disciplinati da specifiche norme di carattere igienico-sanitario regolanti in modo autonomo la materia.

     2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

     3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco completo dei materiali quotati di cui al comma 2 con le informazioni relative alle rispettive specifiche merceologiche. Nei successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     4. L'elenco nazionale di cui al comma 3 è aggiornato periodicamente con la stessa procedura prevista per la sua formazione; a tal fine le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei materiali non compresi nell'elenco stesso che si intendono inserire in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.

 

          Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

     b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento e/o il riutilizzo;

     c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

     d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

     e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo.

 

          Art. 4. Raccolta e trasporto

     1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui. Il comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto.

     2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato dai seguenti dati:

     a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

     b) origine, composizione e quantità del residuo;

     c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

     d) data del trasporto;

     e) nome ed indirizzo del destinatario.

     3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

     4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

     a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;

     b) dei residui inerti purchè privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

     c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

     d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione.

 

          Art. 5. Comunicazione

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche.

     2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto, senza alcun onere finanziario, a dare alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione territorialmente competenti una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonchè le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti già prodotti.

     3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione. Per le attività in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stessa data.

     4. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente decreto.

     5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo.

     6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990.

 

          Art. 6. Misure di sicurezza e procedure amministrative

     1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, trasporto e riutilizzo dei residui di cui all'art. 5, si applicano altresì le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

     2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 Mw nonchè quelli di riscaldamento e/o climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 Kw che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'art. 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'art. 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

     3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al precedente comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività previste nell'art. 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9.

     4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

 

          Art. 7. Movimenti transfrontalieri

     1. All'esportazione e all'importazione dei residui sottoposti al regime di cui all'art. 5 si applicano le norme in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.

     2. All'esportazione dei residui di cui al comma 1, dichiarati non tossici e nocivi nella documentazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4, si applica la procedura di cui all'art. 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.

     3. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, non si applicano all'importazione dei residui di cui al comma 2, a condizione che il destinatario dei residui stessi abbia adempiuto alle prescrizioni del presente decreto.

 

          Art. 8. Autorizzazioni

     1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'art. 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

 

          Art. 9. Registri di carico e scarico

     1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'art. 5, ad esclusione dei soggetti e delle operazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettere a), c) e d), devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo e dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:

     a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

     b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residui tossico e nocivo);

     c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

     d) la frequenza della raccolta;

     e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

     f) le date di carico e di scarico;

     g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

     2. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purchè integrati con gli elementi in esso previsti, da:

     a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

     b) registri IVA di acquisto e vendita;

     c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;

     d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.

     3. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

     4. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

     5. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.

 

          Art. 10. Obbligo di informazione

     1. I soggetti di cui all'art. 9, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

     2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'unione delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 11. Controlli

     1. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

     2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

 

          Art. 12. Sanzioni e causa di non punibilità

     1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dagli articoli 4, commi 1 e 2, 5, commi 2 e 3, 6, commi 2 e 3, 9 e 10, comma 1, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.

     2. La pena prevista dal comma 1 si applica altresì a chiunque non osserva le prescrizioni stabilite nel decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'art. 5, commi 1 e 5.

     3. Non è punibile chiunque, avendo commesso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero dalle leggi regionali, adempie agli obblighi stabiliti nel presente decreto, nei tempi e nei modi in esso previsti.

     4. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 qualora, in violazione delle disposizioni del presente decreto, i residui individuati ai sensi dell'art. 5 non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

 

          Art. 13. Abrogazione di norme

     1. E' abrogato l'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Sono fatte salve le leggi regionali in materia in quanto compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto.

     2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui individuati.

 

          Art. 14. Disposizioni transitorie

     1. Ai fini del primo aggiornamento di cui all'art. 5, comma 6, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco dei residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale, con indicazione delle caratteristiche, della provenienza e della destinazione dei residui stessi.

     2. In attesa del suddetto aggiornamento le attività di stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui al comma 1 sono sottoposte alla comunicazione di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, nella quale deve essere altresì precisato l'atto che sottopone il residuo stesso alla specifica disciplina regionale.

 

          Art. 15. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, L. 11 novembre 1996, n. 575, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.