§ 98.1.28418 - D.L. 19 luglio 1993, n. 240 .
Attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/07/1993
Numero:240


Sommario
Art. 1.      1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero [...]
Art. 2.      1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1608 del 24 giugno [...]
Art. 3.      1. Deroghe all'indisponibilità ed ai divieti di cui all'art. 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28418 - D.L. 19 luglio 1993, n. 240 [1].

Attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841.

(G.U. 20 luglio 1993, n. 168)

 

     Art. 1.

     1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

     2. L'indisponibilità di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti con atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto-legge sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

          Art. 2.

     1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1608 del 24 giugno 1993.

     2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui all'art. 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1068 del 24 giugno 1993.

     3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

 

          Art. 3.

     1. Deroghe all'indisponibilità ed ai divieti di cui all'art. 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 5 luglio 1994, n. 434,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.