Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/07/1993 |
Numero: | 227 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è prorogato di un anno |
Art. 2. 1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono prorogati al 31 dicembre [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28415 - D.L. 15 luglio 1993, n. 227 (non convertito) [1].
Proroga del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonchè dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari.
(G.U. 16 luglio 1993, n. 165)
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, del
1. I termini previsti dal
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,