§ 98.1.28351 - D.L. 23 gennaio 1993, n. 18 .
Misure urgenti in materia di affitti agrari.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/01/1993
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente
Art. 2.      1. All'art. 23 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: "negli articoli 3," è inserito il seguente numero: "4-bis,"
Art. 3.      1. I conduttori in affitto di fondi agricoli di cui agli articoli 6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di prelazione di cui all'art. 8 [...]
Art. 4.      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni convocano le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative [...]
Art. 5.      1. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a destinare almeno il [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28351 - D.L. 23 gennaio 1993, n. 18 [1].

Misure urgenti in materia di affitti agrari.

(G.U. 25 gennaio 1993, n. 19)

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto. - 1. Il conduttore ha diritto, a parità di condizioni, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore intenda concedere in affitto il fondo alla scadenza dei termini previsti dall'art. 2, ovvero, per gli altri contratti di affitto, ivi compresi quelli aventi origine da conversione dei contratti associativi ai sensi dell'art. 25, alla scadenza prevista dall'art. 1 o dalla diversa scadenza pattuita dalle parti. A tal fine il locatore deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del comma terzo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal comma primo dell'art. 45 della presente legge.

     2. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

     3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempimento o recesso del conduttore ai sensi dell'art. 5.

     4. Il conduttore conserva il diritto di prelazione anche nel caso in cui il rapporto contrattuale tra il locatore ed il nuovo conduttore cessi comunque entro un anno.".

 

          Art. 2.

     1. All'art. 23 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: "negli articoli 3," è inserito il seguente numero: "4-bis,".

 

          Art. 3.

     1. I conduttori in affitto di fondi agricoli di cui agli articoli 6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'art. 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per un anno dalla cessazione del contratto di affitto per scadenza del termine, anche dopo il rilascio del fondo.

 

          Art. 4.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni convocano le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, per la stipulazione di accordi collettivi in materia di contratti agrari.

     2. Sino alla convocazione di cui al comma 1 e comunque per non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici comunque condotti.

     3. E' comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

     4. Per il medesimo periodo di cui al comma 2 le parti possono stipulare accordi in deroga, ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Nei casi in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone, quest'ultimo è determinato dalla commissione di cui all'art. 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo aver sentito le parti e tenuto conto dello stato di produttività del fondo e della redditività dello stesso.

 

          Art. 5.

     1. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a destinare almeno il 40 per cento delle disponibilità annuali al finanziamento di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsti dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'art. 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

     2. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma settimo, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

     3. L'istruttoria dell'operazione deve essere espletata autonomamente dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina entro quattro mesi dalla presentazione della relativa domanda di finanziamento.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge.