Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/10/1991 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28226 - D.L. 3 ottobre 1991, n. 309 [1].
Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissioni delle partecipazioni statali
(G.U. 3 ottobre 1991, n. 232)
1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per azioni.
2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformità agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla
3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie sono deliberate dagli organi competenti in materia in conformità ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le società per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalità dei rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale, di proprietà dello Stato.
4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono approvate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto.
5. Le società di cui al comma 1 sono sottoposte alla normativa generale vigente per le società per azioni; è fatta salva la disposizione di cui all'articolo 14 della
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, sentito il CIPE, nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle società di cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi della sezione XII del capo V del titolo V del libro V del codice civile. I poteri spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono esercitati ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni che subordinano l'attività degli enti ed aziende di cui al comma 1 a specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti delle società da essi derivate, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale. E' abrogato l'articolo 1 del
8. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, discendente dalle disposizioni contenute nel presente decreto, è soggetta alla procedura di approvazione prevista dal comma 4. Sarà, comunque, prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i poteri di cui all'articolo 2384 del codice civile.
9. Le partecipazioni, risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, fatti salvi i diritti partecipativi spettanti a soggetti diversi dallo Stato, possono essere alienate nel rispetto degli indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicità, ai limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dal presente decreto. Le alienazioni ed ogni altra operazione, dalle quali derivi la perdita del controllo di maggioranza, diretto o indiretto, da parte dello Stato nelle società di cui al comma 1, sono approvate dal Consiglio dei Ministri in conformità a specifiche deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalità dalle stesse stabilite.
10. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CIPE, si provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni spettanti allo Stato, previa valutazione delle stesse partecipazioni e determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entità e modalità delle cessioni, delle forme di tutela dei diritti, anche di minoranza, dell'azionista pubblico, nonché all'attribuzione delle partecipazioni di controllo, tenute presenti anche le esigenze di efficienza delle società.
11. Il collocamento e le cessioni delle partecipazioni devono essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire, anche in forma indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti.
12. Le trasformazioni dirette alla costituzione delle società di cui al comma 1 ed alle successive alienazioni, nonché le occorrenti valutazioni, possono essere effettuate con l'assistenza di istituti di intermediazione di comprovata e specifica esperienza. I corrispettivi professionali per la stima dei beni conferiti e per ogni altra valutazione prevista dal presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro di grazia e giustizia.
13. I proventi derivanti dalla cessione della partecipazione di proprietà dello Stato sono versati all'entrata del bilancio con le modalità determinate dal Ministro del tesoro.
14. Per i dipendenti delle società per azioni di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali, vigenti in materia di previdenza alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano facendo salvi i diritti quesiti e gli effetti di leggi speciali. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti, sono disciplinate le modalità e le procedure ai fini del conferimento dei trattamenti di previdenza.
15. Le deliberazioni del CIPE di cui ai commi 2 e 10 sono comunicate alle competenti commissioni parlamentari, che rendono il parere entro il termine regolamentare. Si prescinde dal parere se esso non è espresso nel predetto termine.
16. Entro tre mesi dall'avvio delle operazioni previste dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica al Parlamento una relazione contenente l'elenco delle società per azioni di cui al comma 1, nonché delle società da queste direttamente o indirettamente partecipate, con l'indicazione dell'attività imprenditoriale svolta da ciascuna società o ente.
17. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.
18. Per le trasformazioni e le conseguenti operazioni, inclusi i conferimenti, disposti ai sensi del presente decreto, si applicano ai fini fiscali le disposizioni contenute nella
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle operazioni perfezionate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, le aziende e le società adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della