Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/08/1990 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di nota fama, italiani e stranieri, istituito per le operazioni [...] |
Art. 2. 1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto [...] |
Art. 3. 1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28169 - D.L. 4 agosto 1990, n. 214 [1].
Interventi urgenti per la torre di Pisa.
(G.U. 4 agosto 1990, n. 181)
1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di nota fama, italiani e stranieri, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori.
2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia.
1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso per l'anno 1990 un contributo in misura di lire 3.000 milioni in ragione d'anno.
1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della