§ 98.1.27724 - D.L. 12 aprile 1984, n. 64 .
Disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/04/1984
Numero:64


Sommario
Art. 1.      1. Per l'attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, [...]
Art. 2.      1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per il primo quadrimestre dell'anno 1984 valutato in lire 86,65 miliardi si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27724 - D.L. 12 aprile 1984, n. 64 [1].

Disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria.

(G.U. 13 aprile 1984, n. 104)

 

     Art. 1.

     1. Per l'attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione Calabria, la regione medesima, i consorzi e gli altri enti regionali possono assumere, mediante richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato, il personale strettamente necessario per l'esecuzione delle attività programmate, scegliendo esclusivamente tra i lavoratori che non siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità e che nell'anno precedente abbiano prestato la loro opera, presso l'ente datore di lavoro, per almeno 51 giornate. La durata del contratto di lavoro non potrà essere fissata in un numero di giornate superiore a quello delle giornate prestate nell'anno precedente.

     2. Prima di formare le richieste di avviamento al lavoro, gli enti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, indicando per ciascun lavoratore il numero delle giornate di lavoro prestate. Gli uffici di collocamento non potranno rilasciare il nulla osta di avviamento al lavoro per i lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.

     3. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.

 

          Art. 2.

     1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente art. 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.

     2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera, gli enti di cui al precedente art. 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per il primo quadrimestre dell'anno 1984 valutato in lire 86,65 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 4 agosto 1984, n. 442, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.