Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/02/1984 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività [...] |
Art. 2. 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 [...] |
Art. 3. Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa [...] |
Art. 4. Il termine di cui all'art. 32, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27719 - D.L. 15 febbraio 1984, n. 10 [1].
Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.
(G.U. 16 febbraio 1984, n. 47)
Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al
1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al
2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.
Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'art. 3 del
Il termine di cui all'art. 32, primo comma, della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiunta agli assegni familiari ed alle quote di aggiunta di famiglia per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.
Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF |
1 figlio |
2 figli |
3 figli |
4 figli ed oltre |
|
importo mensile |
importo mensile |
importo mensile |
importo mensile |
Fino a 9.000.000 |
45.000 |
90.000 |
135.000 |
180.000 |
Da 9.000.001 a 10.000.000 |
39.000 |
82.000 |
127.000 |
171.000 |
Da 10.000.001 a 11.000.000 |
33.000 |
74.000 |
119.000 |
162.000 |
Da 11.000.001 a 12.000.000 |
27.000 |
66.000 |
111.000 |
153.000 |
Da 12.000.001 a 13.000.000 |
21.000 |
58.000 |
103.000 |
144.000 |
Da 13.000.001 a 14.000.000 |
15.000 |
50.000 |
95.000 |
135.000 |
Da 14.000.001 a 15.000.000 |
|
42.000 |
87.000 |
126.000 |
Da 15.000.001 a 16.500.000 |
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34.000 |
79.000 |
117.000 |
Da 16.500.001 a 18.000.000 |
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26.000 |
71.000 |
108.000 |
Da 18.000.001 a 19.500.000 |
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20.000 |
55.000 |
99.000 |
Da 19.500.001 a 21.000.000 |
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15.000 |
39.000 |
90.000 |
Da 21.000.001 a 22.500.000 |
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23.000 |
81.000 |
Da 22.500.001 a 24.000.000 |
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15.000 |
72.000 |
L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della