Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/07/1983 |
Numero: | 318 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27707 - D.L. 11 luglio 1983, n. 318 [1].
Modifiche agli articoli 10 e14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti.
(G.U. 12 luglio 1983, n. 189)
1. Il terzo comma dell'art. 10 del
"Le disposizioni di cui al comma precedente ai applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 31 dicembre 1983".
2. Il quarto comma dell'art. 14 del medesimo decreto-legge è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 31 dicembre 1983".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della