| Settore: | Normativa nazionale |
| Data: | 01/10/1982 |
| Numero: | 695 |
| Sommario |
| Art. 1. Il termine di centoventi giorni previsto nell'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304, è differito di ulteriori centoventi giorni |
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27692 - D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 [1] .
Differimento del termine previsto dall'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304.
(G.U. 2 ottobre 1982, n. 272)
Il termine di centoventi giorni previsto nell'art. 12 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico,