§ 98.1.27667 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 799 .
Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1981
Numero:799


Sommario
Art. 1.      Il termine di novanta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre [...]
Art. 2.      Il termine di centocinquanta giorni previsto dal primo comma dell'art. 4 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27667 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 799 [1] .

Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

(G.U. 4 gennaio 1982, n. 2)

 

     Art. 1.

     Il termine di novanta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

 

          Art. 2.

     Il termine di centocinquanta giorni previsto dal primo comma dell'art. 4 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 5 marzo 1982, n. 60.