Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/12/1981 |
Numero: | 799 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di novanta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre [...] |
Art. 2. Il termine di centocinquanta giorni previsto dal primo comma dell'art. 4 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27667 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 799 [1] .
Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.
(G.U. 4 gennaio 1982, n. 2)
Il termine di novanta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 1 del
Il termine di centocinquanta giorni previsto dal primo comma dell'art. 4 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della