Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/09/1981 |
Numero: | 540 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 [...] |
Art. 2. Nell'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , le parole "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro [...] |
Art. 2 bis. [4] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27657 - D.L. 28 settembre 1981, n. 540 [1] .
Proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 6 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457
(G.U. 29 settembre 1981, n. 267)
Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6 del
Relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi e sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui al predetto art. 6 si applicano ai titoli aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi e sempreché essi non siano emessi in connessione a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.
Nell'art. 57 della
A decorrere dal 1° ottobre 1982 il primo comma dell'art. 26 del
"Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 10%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del
Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° ottobre 1982 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data della emissione.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.