§ 98.1.27558 - D.L. 23 maggio 1979, n. 149 .
Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/05/1979
Numero:149


Sommario
Art. 1.      Sono prorogati al 30 giugno 1979 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte delle persone fisiche, società o [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27558 - D.L. 23 maggio 1979, n. 149 [1] .

Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

(G.U. 24 maggio 1979, n. 141)

 

     Art. 1.

     Sono prorogati al 30 giugno 1979 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte delle persone fisiche, società o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Alla stessa data sono prorogati i termini per la presentazione della dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da parte dei sostituti d'imposta, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1978; nonché i termini per la presentazione dei certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 dello stesso decreto.

     Devono altresì essere presentate entro il 30 giugno 1979 le dichiarazioni dei redditi i cui termini, ai sensi degli artt. 9, secondo e terzo comma, 10 e11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono scaduti o scadono nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 29 giugno 1979.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 20 luglio 1979, n. 289.