Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/12/1976 |
Numero: | 876 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, in eccedenza al periodo massimo di ospitalità previsto dall'art. 1 del [...] |
Art. 2. All'onere di cui al presente decreto, determinato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 6856 dello stato di previsione della [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 98.1.27518 - D.L. 30 dicembre 1976, n. 876 [1] .
Assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976.
(G.U. 3 gennaio 1977, n. 1)
Il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, in eccedenza al periodo massimo di ospitalità previsto dall'art. 1 del
All'onere di cui al presente decreto, determinato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della