§ 98.1.27517 - D.L. 30 dicembre 1976, n. 868 .
Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1976
Numero:868


Sommario
Art. 1.      Il periodo di sei mesi indicato nell'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, è prorogato di sei [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 3002 e 3008 dello stato di previsione [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 98.1.27517 - D.L. 30 dicembre 1976, n. 868 [1] .

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

(G.U. 31 dicembre 1976, n. 348)

 

     Art. 1.

     Il periodo di sei mesi indicato nell'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, è prorogato di sei mesi, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 3002 e 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario predetto.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 26 febbraio 1977, n. 45. Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.