Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/12/1976 |
Numero: | 868 |
Sommario |
Art. 1. Il periodo di sei mesi indicato nell'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, è prorogato di sei [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 3002 e 3008 dello stato di previsione [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 98.1.27517 - D.L. 30 dicembre 1976, n. 868 [1] .
Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.
(G.U. 31 dicembre 1976, n. 348)
Il periodo di sei mesi indicato nell'art. 1 del
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 3002 e 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario predetto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della