§ 98.1.27487 - D.L. 9 luglio 1974, n. 266 .
Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/07/1974
Numero:266


Sommario
Art. 1.      Per la concessione di contributi a favore dell'Ente di sviluppo nelle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, [...]
Art. 2.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.200 milioni per la concessione di contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente per lo [...]
Art. 3.      Al complessivo onere di lire 24.600 milioni previsto, per l'anno finanziario 1972, dai primi due commi del precedente art. 1 e dal primo comma del precedente art. 2 si [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27487 - D.L. 9 luglio 1974, n. 266 [1].

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo.

(G.U. 12 luglio 1974, n. 182)

 

     Art. 1.

     Per la concessione di contributi a favore dell'Ente di sviluppo nelle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 16.000 milioni per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 marzo 1972. Sulla somma predetta grava l'assegnazione della somma di lire 400 milioni all'Ente regionale di sviluppo per il Molise per la costituzione del patrimonio di fondazione.

     Per la concessione di contributi a favore dell'Ente delta padano - ente di sviluppo, dell'Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio, dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, dell'E.T.F.A.S. - ente di sviluppo in Sardegna, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 7.400 milioni a parziale copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1972.

     Per la concessione di contributi a favore degli enti di cui al precedente secondo comma, è autorizzata la spesa di lire 43.500 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974.

     Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1973 per fronteggiare i fabbisogni degli enti di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui, fissandone il relativo importo entro il limite complessivo di lire 71.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1974 e possono essere concessi oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.200 milioni per la concessione di contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

     E' inoltre autorizzata, per ciascuno degli anni 1973 e 1974, la spesa di lire 1.500 milioni per la concessione di contributi in favore degli enti predetti.

     Le suddette somme, da erogare per i fini istituzionali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 3.

     Al complessivo onere di lire 24.600 milioni previsto, per l'anno finanziario 1972, dai primi due commi del precedente art. 1 e dal primo comma del precedente art. 2 si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, a tal uopo intendendosi prorogato, per l'utilizzo delle disponibilità medesime, il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     All'onere di lire 45.000 milioni previsto, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, dal terzo comma del precedente art. 1 e dal secondo comma del precedente art. 2 si farà fronte rispettivamente a carico e mediante riduzione, per detti importi, dei fondi iscritti al corrispondente capitolo 5381 per gli stessi anni finanziari.

     All'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'ultimo comma del precedente art. 1 si provvederà, per l'anno 1974 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo 5431 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 20 della L. 30 aprile 1976, n. 386, restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base allo stesso.