Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/04/1974 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...] |
Art. 2. Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col [...] |
Art. 3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato |
Art. 4. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 98.1.27480 - D.L. 20 aprile 1974, n. 103 [1].
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 20 aprile 1974, n. 103)
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 15.679 a L. 18.225 per quintale.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 10.826 a L. 13.372 per quintale.
Il penultimo comma dell'art. 1 del
Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali alla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto.
Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato.
Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della