Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/01/1971 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 98.1.27461 - D.L. 23 gennaio 1971, n. 2 [1] .
Modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale.
(G.U. 23 gennaio 1971, n. 18)
L'art. 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori). — I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato [2] .
Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta [3] .
Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze a fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti".
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.