Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/05/1970 |
Numero: | 210 |
Sommario |
Art. 1. I contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono versati per un ulteriore periodo di tre anni a partire dal [...] |
Art. 2. Il terzo comma dell'art. 34 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è modificato nel senso che, per gli oneri derivanti allo Stato in relazione a quanto stabilito dal [...] |
§ 98.1.27457 - D.L. 1 maggio 1970, n. 210 [1] .
Proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 10, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL
(G.U. 8 marzo 1970, n. 114)
I contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'art. 10 della
Per le costruzioni appaltate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il contributo previsto dalla lettera d), primo comma, dello stesso art. 10, è concesso fino all'importo massimo di un milione di lire a vano.
Il terzo comma dell'art. 34 della
Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'articolo precedente.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della