§ 98.1.27453 - D.L. 19 novembre 1968, n. 1150 .
Norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/11/1968
Numero:1150


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del decreto legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per la concessione [...]
Art. 2.      Al decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      Ai fini della corresponsione della integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, [...]
Art. 4.      Per la verifica delle dichiarazioni attestanti i quantitativi di olive lavorate e di olio prodotto dai frantoi e dai sansifici, in relazione all'effettivo impiego degli [...]
Art. 5.      Per le campagne di commercializzazione 1967-68 e 1968-69, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a corrispondere ai produttori di olio di [...]
Art. 6.      Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9, sono estese, per quanto applicabili, per [...]
Art. 7.      E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi quale ulteriore apporto al "Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti [...]
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, quale risulta integrato dall'articolo unico della legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10 è [...]
Art. 9.      All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma [...]
Art. 10.      Per far fronte alle spese di cui al presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno 1969, con il Consorzio di credito per le opere [...]
Art. 11.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua [...]


§ 98.1.27453 - D.L. 19 novembre 1968, n. 1150 [1].

Norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli.

(G.U. 19 novembre 1968, n. 294)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del decreto legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per la concessione dell'integrazione di prezzo comunitaria dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, con le modifiche di cui al presente decreto.

 

          Art. 2.

     Al decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     all'art. 4, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente:

     "I produttori che abbiano venduto le olive debbono allegare alla domanda di integrazione la dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavato che deve essere rilasciata dal gestore del frantoio o dello stabilimento, ove è avvenuta la molitura";

     all'art. 5, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:

     "Nel caso di lavorazione per conto del produttore delle olive, questi o un suo incaricato, all'atto del ritiro dell'olio di sua proprietà, deve apporre la propria firma sul registro di lavorazione a fianco dell'annotazione della partita a lui intestata";

     all'art. 11, primo comma, il n. 9) è sostituito dal seguente:

     "9) da un rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo, da questo designato, limitatamente alle provincie in cui operi detto ente, da tre rappresentanti di produttori olivicoli e da un rappresentante dei gestori di frantoi o di stabilimento di molitura, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria";

     all'art. 11, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di sei membri escluso il presidente";

     all'art. 11, quinto comma, è aggiunto:

     "g) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa media in olio, per periodi di lavorazione".

 

          Art. 3.

     Ai fini della corresponsione della integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, competenti per territorio, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste i dati e le notizie occorrenti alla esatta individuazione dei fondi ove si producono le olive, della estensione dei fondi stessi, degli ordinamenti colturali, dei sistemi di conduzione, indicando esattamente i quantitativi di olive e di olio prodotti nelle due precedenti campagne nello stesso fondo.

     Coloro che non abbiano comunicato entro i termini prescritti i dati e le notizie di cui al precedente comma o li abbiano comunicati infedelmente, decadono dal beneficio dell'integrazione di prezzo.

     Per ottenere le integrazioni di prezzo, gli aventi diritto debbono inoltrare domanda all'ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui è situata l'azienda, entro i termini e secondo le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza e il pagamento dell'integrazione sarà disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.

     L'ammontare della integrazione di prezzo non potrà superare quello corrispondente ai quantitativi desumibili dall'applicazione degli indici di resa media del prodotto, stabiliti, per singole zone, dalle commissioni provinciali di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, qualora il produttore delle olive non abbia chiesto all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio, entro i termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente primo comma, l'accertamento preventivo della produzione delle olive e della resa in olio delle medesime.

     Le comunicazioni e le domande di cui ai commi precedenti sono esenti da bollo.

 

          Art. 4.

     Per la verifica delle dichiarazioni attestanti i quantitativi di olive lavorate e di olio prodotto dai frantoi e dai sansifici, in relazione all'effettivo impiego degli impianti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organi dipendenti dal Ministero delle finanze e degli ispettorati del lavoro.

     Agli effetti dell'integrazione di prezzo le olive raccolte e molite nei mesi di settembre e di ottobre 1968 sono considerate di competenza della campagna di commercializzazione che ha inizio il primo novembre successivo.

     Le disposizioni degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per le olive della campagna 1968-69 raccolte prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed il termine di trenta giorni in esse previsto decorre da tale data.

 

          Art. 5.

     Per le campagne di commercializzazione 1967-68 e 1968-69, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a corrispondere ai produttori di olio di vinaccioli destinato ad uso alimentare un aiuto alla produzione nelle misure e con le modalità stabilite, per ciascuna campagna, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

     L'ammontare complessivo dell'aiuto non potrà superare l'importo della somma imputabile al F.E.O.G.A.

     Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente comma sono applicabili le norme del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9, sono estese, per quanto applicabili, per la concessione delle integrazioni di prezzo comunitarie per i semi di colza, ravizzone e girasole, di produzione 1968.

     Il termine di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, è prorogato al 30 giugno 1969.

 

          Art. 7.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi quale ulteriore apporto al "Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari" di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

     La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, per essere versata al fondo stesso.

     Da tale fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, quale risulta integrato dall'articolo unico della legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10 è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nel corso degli anni finanziari 1968 e 1969, può essere autorizzata per la esecuzione degli interventi nel settore agricolo, a contrarre prestiti a breve termine e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi, con aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, per far fronte ai pagamenti in caso di temporanea insufficienza delle somme disponibili sul Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari".

     Per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti di cui sopra, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969 che sarà fatta affluire all'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale in aggiunta all'importo di lire 2.500 milioni di cui al richiamato art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051.

     Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'A.I.M.A. farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

 

          Art. 9.

     All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di L. 3.400 milioni da iscrivere in bilancio nell'anno 1969, in relazione alle necessità, per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto.

     Le somme saranno ripartite fra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e le foreste.

     I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra, sono assoggettati al controllo decentrato delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

 

          Art. 10.

     Per far fronte alle spese di cui al presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno 1969, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 106 miliardi e 900 milioni.

     Il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi allo stesso esercizio.

     Il mutuo di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, sarà contratto nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

     Il servizio del mutuo sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolato a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio finanziario 1970.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 12 febbraio 1969, n. 5, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto.