Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/02/1964 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. E' istituita un'imposta speciale sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti |
Art. 2. [5] |
Art. 3. [6] |
Art. 4. Non sono soggetti all'imposta gli acquisti dei prodotti di cui al precedente art. 1 effettuati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome |
Art. 5. Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, di estera provenienza, l'imposta si applica in base alle stesse aliquote previste dal precedente art. 3 e [...] |
Art. 6. Gli atti che ai termini dell'art. 6, n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione [...] |
Art. 7. [8] |
Art. 8. Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, il venditore che omette di corrispondere in tutto o in parte l'imposta dovuta, è punito con la pena [...] |
Art. 9. [10] |
Art. 10. [11] |
Art. 11. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27417 - D.L. 23 febbraio 1964, n. 26 [1] [2] .
Istituzione di una imposta speciale sugli acquisti.
(G.U. 24 febbraio 1964, n. 48)
E' istituita un'imposta speciale sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:
a) autovetture nuove di cui all'art. 26 lettera a) del testo unico approvato con
b) imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo.
Agli effetti del presente decreto, per nuove s'intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico [4] .
Ai sensi del presente decreto si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera a), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera b) li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti .
Per i prodotti di cui alla lettera a) del precedente art. 1, sia nazionali che di estera provenienza, l'imposta è dovuta sui prezzi di listino in Italia, con le aliquote determinate in base alla formula di cui appresso, con il minimo del 7 per cento e il massimo del 15 per cento:
a = 5 + ( i / 4 )² + ( c / 500 )
dove a indica l'aliquota percentuale, i l'ingombro espresso in metri quadrati e c la cilindrata complessiva espressa in centimetri cubici.
Per ingombro s'intende il prodotto della lunghezza massima per la larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra sovrastruttura.
L'imposta è corrisposta in occasione della registrazione degli atti, che ai termini dell'art. 6, n. 3 del
Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1 l'imposta è dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in Italia per i prodotti nuovi o sul prezzo praticato all'acquirente per i prodotti usati e per i prodotti nuovi non compresi nei listini, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso, in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi di importo fino a lire cinquecentomila e in base all'aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo da lire tre milioni e oltre. Per i prezzi intermedi l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:
a = P/25 + 3
dove "a" indica l'aliquota e "P" il prezzo espresso in decine di migliaia di lire.
Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra le frazioni di prezzo inferiori a lire diecimila si arrotondano a lire diecimila.
L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio
Non sono soggetti all'imposta gli acquisti dei prodotti di cui al precedente art. 1 effettuati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome.
Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, di estera provenienza, l'imposta si applica in base alle stesse aliquote previste dal precedente art. 3 e giusta i criteri e le modalità stabiliti agli effetti della imposta generale sull'entrata dagli articoli 17 e seguenti del regio
A tal fine non concorre a formare il valore imponibile l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata liquidata per l'importazione dei prodotti stessi [7] .
Gli atti che ai termini dell'art. 6, n. 3 del
All'imposta speciale sugli acquisti dei prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1 si applicano, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto, le norme stabilite in materia d'imposta generale sull'entrata dal regio
Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, il venditore che omette di corrispondere in tutto o in parte l'imposta dovuta, è punito con la pena pecuniaria da due ad otto volte l'imposta dovuta e non pagata.
In luogo della detta pena pecuniaria si applica una sopratassa del 10 per cento dell'imposta dovuta, qualora l'imposta medesima sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti, ma prima dell'accertamento della violazione.
Il venditore che sui documenti prescritti per l'applicazione dell'imposta indichi un prezzo inferiore a quello sul quale l'imposta è dovuta, è punito con l'ammenda da tre a nove volte l'imposta dovuta e non pagata ed incorre in una sopratassa pari all'imposta stessa [9] .
Al pagamento dell'imposta dovuta e non pagata sono obbligati solidalmente il venditore e l'acquirente.
Per le violazioni delle norme concernenti il pagamento dell'imposta all'importazione si applicano le sanzioni previste dagli articoli 33 e 34 del regio
Per l'imposta dovuta sui prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applicano le disposizioni stabilite dalla
Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni al presente decreto sono applicabili le norme contenute nella
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Tabella
Tabella [12]
Prezzo arrotondato |
Aliquota |
Prezzo arrotondato |
Aliquota |
500.000 |
7—- |
1.800.000 |
11,16 |
550.000 |
7,16 |
1.850.000 |
11,32 |
600.000 |
7,32 |
1.900.000 |
11,48 |
650.000 |
7,48 |
1.950.000 |
11,64 |
700.000 |
7,64 |
2.000.000 |
11,80 |
750.000 |
7,80 |
2.050.000 |
11,96 |
800.000 |
7,96 |
2.100.000 |
12,12 |
850.000 |
8,12 |
2.150.000 |
12,28 |
900.000 |
8,28 |
2.200.000 |
12,44 |
950.000 |
8,44 |
2.250.000 |
12,60 |
1.000.000 |
8,60 |
2.300.000 |
12,76 |
1.050.000 |
8,76 |
2.350.000 |
12,92 |
1.100.000 |
8,92 |
2.400.000 |
13,08 |
1.150.000 |
9,08 |
2.450.000 |
13,24 |
1.200.000 |
9,24 |
2.500.000 |
13,40 |
1.250.000 |
9,40 |
2.550.000 |
13,56 |
1.300.000 |
9,56 |
2.600.000 |
13,72 |
1.350.000 |
9,72 |
2.650.000 |
13,88 |
1.400.000 |
9,88 |
2.700.000 |
14,04 |
1.450.000 |
10,04 |
2.750.000 |
14,20 |
1.500.000 |
10,20 |
2.800.000 |
14,36 |
1.550.000 |
10,36 |
2.850.000 |
14,52 |
1.600.000 |
10,52 |
2.900.000 |
14,68 |
1.650.000 |
10,68 |
2.950.000 |
14,84 |
1.700.000 |
10,84 |
3.000.000 |
15 —- |
1.750.000 |
11—- |
|
|
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] L'imposta istituita con il presente decreto è stata soppressa dall'art. 1 del
[3] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[6] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[11] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[12] Tabella soppressa dalla legge di conversione.