§ 98.1.27416 - D.L. 11 settembre 1963, n. 1181 .
Instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge del 30 luglio 1962, n. 955.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/09/1963
Numero:1181


Sommario
Art. 1.      a) In relazione al regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 20, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica [...]
Art. 2.      A decorrere dal 2 settembre 1963, i prelievi di cui al precedente art. 1, lettera a) sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi [...]
Art. 3.      A decorrere dal 2 settembre 1963 non è consentita l'esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente art. 4, è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20, e dalle relative norme [...]
Art. 6.      Per l'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, di cui ai precedenti articoli si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento [...]
Art. 7.      a) L'importazione dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, [...]
Art. 8.      Le domande per il rilascio dei certificati d'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 dell'art. 7, vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione [...]
Art. 9.      Quando dall'importazione dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del presente decreto, dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, derivino [...]
Art. 10.      a) I prodotti di cui all'art. 1, lettera a) presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dal [...]
Art. 11.      All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera a) che rispondono alle condizioni stabilite dal regolamento comunitario n. 20 [...]
Art. 12.      Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli esportatori o gli importatori, relative all'applicazione dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente [...]
Art. 13.      Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'art. 1, lettera a) importati in provenienza dai Paesi terzi non comunitari [...]
Art. 14.      All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto, valutato in lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1963-64, si [...]
Art. 15.      L'art. 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433, è modificato come segue
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con effetto dal 2 settembre 1963 e sarà [...]


§ 98.1.27416 - D.L. 11 settembre 1963, n. 1181 [1].

Instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge del 30 luglio 1962, n. 955.

(G.U. 12 settembre 1963, n. 241)

 

     Art. 1.

     a) In relazione al regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 20, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, a decorrere dal 2 settembre 1963 è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i prodotti di cui all'allegata tabella, firmata dal Ministro per le finanze;

     b) Nulla è innovato riguardo a quanto disposto dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433, per le carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate presentate in carcasse intere od in mezzene della voce doganale ex 02.01-A III-a.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 2 settembre 1963, i prelievi di cui al precedente art. 1, lettera a) sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario sopra indicato, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

     Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono riportate settimanalmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella rubrica "Disposizioni e comunicati".

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 2 settembre 1963 non è consentita l'esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti indicati all'art. 1 lettera a) del presente decreto:

     a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili;

     b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati nell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento comunitario n. 20, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili [2] .

 

          Art. 4. [3]

     a) A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente art. 1, lettera a), esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20 e dalle relative norme di applicazione.

     b) Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonché la misura della agevolazione nei limiti risultanti dal regolamento e dalle norme menzionati nello stesso paragrafo.

     L'elenco, le disposizioni e condizioni nonché la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

 

          Art. 5.

     L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente art. 4, è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20, e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

     Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono settimanalmente riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nella rubrica "Disposizioni e comunicati".

 

          Art. 6.

     Per l'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, di cui ai precedenti articoli si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento doganale in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

 

          Art. 7.

     a) L'importazione dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

     b) Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, saranno stabiliti i prodotti, di cui all'art. 1, lettera a) per i quali è richiesta la presentazione del certificato d'importazione di cui al paragrafo precedente.

 

          Art. 8.

     Le domande per il rilascio dei certificati d'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 dell'art. 7, vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo art. 9, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

     Il rilascio di tale certificato è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione della importazione entro il termine di validità del certificato stesso.

     La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per il loro eventuale svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste.

     Per ottenere il certificato d'importazione di cui al primo comma l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

 

          Art. 9.

     Quando dall'importazione dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del presente decreto, dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'art. 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

     I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria ed il commercio.

 

          Art. 10.

     a) I prodotti di cui all'art. 1, lettera a) presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dal regolamento comunitario n. 20, relative alla eliminazione progressiva dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione modello DD4, rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione, in conformità alla decisione adottata il 17 luglio 1962 dalla Commissione della Comunità Economica Europea.

     b) Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione modello DD4, non possa essere accettata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

     c) La presentazione del certificato di circolazione di cui al paragrafo a) del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 11.

     All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera a) che rispondono alle condizioni stabilite dal regolamento comunitario n. 20 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione modello DD4 in conformità della decisione adottata dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 17 luglio 1962, ai fini dell'applicazione del regime comunitario dei prelievi agricoli nel Paese membro di destinazione.

 

          Art. 12.

     Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli esportatori o gli importatori, relative all'applicazione dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni e aggiunte.

 

          Art. 13.

     Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'art. 1, lettera a) importati in provenienza dai Paesi terzi non comunitari nonchè dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, affluiranno ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione delle entrate.

 

          Art. 14.

     All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto, valutato in lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     L'art. 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433, è modificato come segue:

     "1. A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente art. 1, esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nel medesimo art. 1 e dalle relative norme di applicazione.

     2. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le norme e le condizioni da osservarsi per beneficiare dell'agevolazione medesima.

     Tale elenco potrà essere variato con la medesima procedura".

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con effetto dal 2 settembre 1963 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 

 

     Tabella dei prodotti per cui è sospesa l'applicazione dei dazi

     (Art. 1/a)

     Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, diverse da quelle presentate in carcasse intere o in mezzene (v. d. ex 02.01-A-III-a);

     Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (v. d. ex 02.01-B-II-a-1);

     Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelale, altre (v. d. ex 02.01-B-II-b-1);

     Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);

     Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. 02.06-B);

     Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (v. d. 15.01-A-II);

     Salcicce, salami e simili di fegato di maiale (v. d. ex 16.01-A);

     Salcicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale (v. d. ex 16.01-B);

     Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale (v. d. ex 16.02-A-II);

     Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale (v. d. ex 16.02-B-II-b-2).


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 3 novembre 1963, n. 1463 e abrogato dall'art. 22 del D.L. 20 febbraio 1968, n. 59.

[2]  Lettera così rettificata dall'art. 20 del D.L. 23 dicembre 1964, n. 1351.

[3]  Articolo così modificato dall'art. 19 del D.L. 23 dicembre 1964, n. 1351.