§ 98.1.27398 - D.L. 20 dicembre 1956, n. 1379 .
Proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/12/1956
Numero:1379


Sommario
Art. 1.      Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, è [...]
Art. 2.      Gli atti di proroga di cui all'articolo precedente sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquecento ed approvati ai sensi dell'art. 4 della [...]
Art. 3.      La spesa derivante nell'esercizio 1956-57 dall'applicazione dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 98.1.27398 - D.L. 20 dicembre 1956, n. 1379 [1] .

Proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

(G.U. 21 dicembre 1956, n. 321)

 

     Art. 1.

     Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, è prorogato di sei mesi.

     I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, apposito atto di proroga delle concessioni, alle stesse condizione contenute nelle convenzioni in vigore.

     La revisione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, sarà effettuata anzichè per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

 

          Art. 2.

     Gli atti di proroga di cui all'articolo precedente sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquecento ed approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34.

 

          Art. 3.

     La spesa derivante nell'esercizio 1956-57 dall'applicazione dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, pel primo semestre 1957, sarà portata per L. 120.000.000 e per L. 77.000.000 rispettivamente in aumento dei capitoli n. 67 e n. 501 degli stati di previsione dei Ministeri della marina mercantile e del tesoro.

     All'onore suindicato si farà fronte con pari riduzione del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 17 febbraio 1957, n. 22.