§ 98.1.27392 - D.L. 2 febbraio 1956, n. 28 .
Modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/02/1956
Numero:28

§ 98.1.27392 - D.L. 2 febbraio 1956, n. 28 [1] .

Modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

(G.U. 2 febbraio 1956, n. 27)

 

     Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all'articolo 31 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se è superiore ai 3 quintali [2] .

     Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100 [3] .

     Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31 [4] .


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 27 marzo 1956, n. 162.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.