Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/07/2002 |
Numero: | 156 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le [...] |
Art. 2. 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro [...] |
§ 98.1.27354 - Legge 26 luglio 2002, n. 156.
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali
(G.U. 29 luglio 2002, n. 176)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della
1. Alla
a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "è pari" sono inserite le seguenti: ", per ciascun anno di legislatura degli organi stessi," e le parole: "lire 4.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00";
b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: ", in misura pari" fino a: "al 15 per cento della somma spettante" e da: ", eccetto quello" fino a: "del 40 per cento" sono soppresse.
2. Alla
a) all'articolo 9, comma 3, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della
b) all'articolo 10, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della
"3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste".
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.