Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/05/2002 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) [...] |
§ 98.1.27331 - Legge 6 maggio 2002, n. 82.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione
(G.U. 7 maggio 2002, n. 105)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, comma 1, lettera b), nella lettera f-quater) richiamata, le parole: “per uso industriale" sono sostituite dalle seguenti: “per uso produttivo".
All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia.".