§ 98.1.27331 - Legge 6 maggio 2002, n. 82.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/05/2002
Numero:82


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) [...]


§ 98.1.27331 - Legge 6 maggio 2002, n. 82.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione

(G.U. 7 maggio 2002, n. 105)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22

     All'articolo 1, comma 1, lettera b), nella lettera f-quater) richiamata, le parole: “per uso industriale" sono sostituite dalle seguenti: “per uso produttivo".

     All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia.".