Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/12/2001 |
Numero: | 431 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, è convertito in legge con [...] |
§ 98.1.27311 - Legge 14 dicembre 2001, n. 431.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale
(G.U. 14 dicembre 2001, n. 290)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2001, N. 369.
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: "composto da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da undici membri"; al secondo periodo, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", dalla Commissione nazionale per le società e la borsa"; al terzo periodo, le parole: "ed un ufficiale della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato.
2-ter. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto";
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "all'Ufficio italiano dei cambi", sono inserite le seguenti: ", alla Commissione nazionale per le società e la borsa"; al terzo periodo, dopo le parole: "Ove se ne ravvisi la necessità", sono inserite le seguenti: "per le strette finalità di cui al comma 1";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al
All'articolo 2:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo";
al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2";
al comma 4, le parole: "testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Obliterazione delle banconote denominate in lire). - 1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1° gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonché quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.
4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta".