Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/11/2000 |
Numero: | 326 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è [...] |
§ 98.1.27242 - Legge 7 novembre 2000, n. 326.
Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie
(G.U. 11 novembre 2000, n. 264)
1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con
2. Dopo l'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con
"Art. 23-bis (Principio di legalità). - 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo".