Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/10/1997 |
Numero: | 337 |
Sommario |
Art. 1. 1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.27128 - Legge 2 ottobre 1997, n. 337.
Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(G.U. 7 ottobre 1997, n. 234)
1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.