§ 98.1.27128 - Legge 2 ottobre 1997, n. 337.
Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri del tesoro e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/10/1997
Numero:337


Sommario
Art. 1.      1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.27128 - Legge 2 ottobre 1997, n. 337.

Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(G.U. 7 ottobre 1997, n. 234)

 

     Art. 1.

     1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. E', altresì, prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.